All’interno delle zone a rischio sismico, la realizzazione di strutture in acciaio deve essere preventivamente autorizzata dal Genio Civile anche nel caso in cui non influisca sulle strutture dell’edificio preesistente. Lo hanno ribadito i giudici della Cassazione attraverso la sentenza 14237/2021.
Il caso in questione
I giudici si sono espressi in merito al ricorso contro la sentenza di un Tribunale Ordinario che aveva condannato un ristoratore per la realizzazione, in una zona a rischio sismico, di una struttura chiusa in acciaio delle dimensioni di 18 metri per 4 contenente un’apertura sulla parete perimetrale, che metteva in comunicazione il nuovo manufatto con la parte restante dell’immobile. La condanna è stata giustificata poiché la realizzazione delle opere era stata effettuata senza previa denuncia al Genio Civile, quindi in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato. L’accusato, invece, sosteneva che l’intervento in oggetto rientrava nei parametri della qualificazione estetica e dunque, non essendo riferibile ai preesistenti elementi strutturali dell’edificio, non ne modificava le parti essenziali e sostanziali.
La denuncia obbligatoria
La Cassazione ha messo in evidenza la stabilità effettiva della struttura metallica, adibita ad attività di ristorazione. A tal proposito, la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica e conglomerato cementizio si applica quando la statica delle opere è assicurata da elementi strutturali in acciaio o altri metalli con funzione portante, escludendo quindi le strutture che non assolvono ad una funzione statica e quelle costituite da un’unica struttura. Nel caso specifico, i giudici hanno concluso che la staticità dei manufatti risultava assicurata dalla struttura di metallo, sottolineando come – secondo il Testo Unico dell’Edilizia – chi intende costruire in zona sismica deve darne il preavviso allo sportello unico, che a sua volta lo trasmette all’ufficio tecnico della Regione. L’assenso dell’ufficio tecnico regionale, infine, è condizione necessaria per l’avvio dei lavori. In conclusione, in base agli elementi sin qui esposti, il ricorso del ristoratore è stato respinto.