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Subappalti, entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati

Nuove regole per i subappalti: dal 1° luglio è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Esenti, al momento, i professionisti nel regime dei minimi o in quello forfettario.

Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) è stato introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche inerenti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati in Italia, unitamente all’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano. Il provvedimento che disciplina tale novità è entrato in vigore il 1° luglio, ma per chi opera nel regime dei minimi o in quello forfettario la scelta è facoltativa.

Nuove regole

Le fatture elettroniche sono obbligatorie per quanto riguarda le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell’impresa principale in relazione a contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda la fase iniziale sono escluse alcune fattispecie, come ad esempio il caso di un subappaltatore che si avvale di beni o servizi resi da un soggetto terzo, il quale è libero di emettere le fatture seguendo le norme ordinarie. Dal 2019, invece, l’obbligo sarà esteso a tutte le operazioni.
Le fatture elettroniche saranno trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, già adoperato da qualche anno per le fatture destinate alle P.A., il quale garantisce ampi margini di sicurezza dei dati. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre previsto un sistema di autenticazione a più fattori per quanto riguarda la consultazione degli archivi informatici da parte dei soggetti abilitati, in modo tale da tracciare tutti gli accessi corredati da tempi e tipologie delle operazioni svolte.

Regime dei “minimi” e regime “forfettario”

L’obbligatorietà della fattura elettronica decade nel momento in cui viene effettuata da professionisti che rientrano nel regime dei “minimi” o nel regime “forfettario”.
Il primo prevede un’aliquota del 5% sul fatturato per i professionisti che guadagnano fino a 30.000 € all’anno. Vi rientrano coloro i quali hanno aperto una Partita Iva fino al 2015, soggetti che godranno di tale agevolazione per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.
Il regime “forfettario”, invece, è quello scelto dai soggetti che hanno avviato la propria attività negli anni successivi al caso preso in questione poc’anzi. Prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro, agevolazione che decade nel momento in cui si sfora il tetto dei guadagni.

Niente sanzioni per i ritardi minimi

Tra le spiegazioni fornite dall’Agenzia dell’Entrate, attraverso la circolare 13/E/2018, l’ente ha chiarito che in una prima fase, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate con un leggero ritardo non saranno soggette a sanzioni. In caso di scarto da parte del Sistema di Interscambio, invece, sarà possibile un nuovo inoltro entro cinque giorni dalla notifica di scarto.

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