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Tar Piemonte, legittimo scoraggiare il subappalto nei bandi

appalti

Attraverso la sentenza 578/2018, il Tar piemontese ha considerato legittimi e non discriminatori i bandi che puntano a scoraggiare il ricorso al subappalto.

Il Tribunale Amministrativo della regione Piemonte, tramite la sentenza 578 dell’11 maggio 2018, ha ritenuto legittima una clausola del bando che attribuiva un punteggio aggiuntivo per i concorrenti che intendessero avvalersi della facoltà di subappaltare in quota inferiore al massimo consentito dai termini di legge.

Limiti non discriminatori

“Le clausole dei bandi di gara che scoraggiano l’utilizzo del subappalto non sono discriminatorie o anticoncorrenziali”. E’ quanto affermato dal Tar Piemonte che ha inoltre sottolineato l’importanza di limitare o addirittura evitare la pratica del subappalto, in quanto strumento teso a sfruttare le piccole e medie imprese a discapito della qualità delle prestazioni.
“L’attrattiva del subappalto – continua la sentenza – è legata, per quanto riguarda i subappaltatori, alla mancanza di responsabilità diretta nei confronti della stazione appaltante di fronte alla possibilità di percepire i compensi in maniera diretta, e per i contraenti, alla possibilità di legarsi ad altri operatori tramite una associazione”.
I giudici, dunque, non considerano la fattispecie presa in causa come una limitazione della concorrenza, bensì un tentativo di scoraggiare un modus operandi legato all’esecuzione dell’appalto che risulta abbastanza problematico in termini di qualità e interpretazione delle norme: dagli obblighi previdenziali destinati ai dipendenti, alla tutela dell’ambiente.

Il caso

Nella fattispecie presa in esame dal Tar, un’impresa si opponeva al bando di gara in quanto prevedeva un punteggio aggiuntivo destinato a chi avesse presentato l’offerta subappaltando la minor quota possibile dell’appalto. Secondo l’impresa, questa peculiarità avrebbe limitato drasticamente la partecipazione, ostracizzando le imprese prive di strutture adeguate per curare autonomamente l’esecuzione.
Analizzando le posizioni di Bruxelles, unite alla normativa del Codice Appalti, i giudici hanno dato ragione alla stazione appaltante considerando legittimo il bando di gara.

I limiti del Codice Appalti

Per quanto concerne l’argomento legato al subappalto, l’Unione Europea – a differenza dell’Italia – ha sempre sostenuto la totale liberalizzazione, multando i paesi che ponevano limiti molto più rigidi rispetto a quanto previsto dalle Direttive comunitarie. A causa del forte rischio di infiltrazioni criminali, invece, l’Italia ha cercato di limitare il subappalto stabilendo (attraverso il D.lgs. 50/2016) un tetto massimo del 30% sull’intero importo del contratto. Negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie o a rischio di infiltrazione criminale è obbligatorio inoltre, in sede di presentazione dell’offerta, indicare una terna di subappaltatori.
Diverse le opinioni in merito per quanto riguarda gli operatori di settore: organismi come Finco, ad esempio, ritengono giustificati i limiti al subappalto; associazioni come l’Ance, invece, sarebbero favorevoli alla totale liberalizzazione.

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