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Volumi tecnici, il Tar Puglia definisce i parametri per riconoscerli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, attraverso la sentenza 1042/2018, ha spiegato le funzionalità e le caratteristiche che devono avere i volumi tecnici rispetto alla costruzione principale.

Il Tar Puglia, mediante la sentenza 1042/2018, ha chiarito alcuni aspetti relativi ai volumi tecnici fornendo diverse direttive utili a facilitarne il riconoscimento. Partendo dalla definizione originaria dei volumi tecnici, proveniente dalla circolare 2474/1973 dei Lavori Pubblici, secondo cui si tratta di volumi “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”, il Tribunale ha evidenziato che la definizione “può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune” e che, in ogni caso, la loro sistemazione “non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico”.

I parametri di riconoscimento

All’interno della sentenza, i giudici hanno inoltre sottolineato le tre tipologie di parametro da prendere in considerazione al fine di identificare i volumi tecnici: il primo è un parametro funzionale che ha origine dal rapporto di strumentalità posto in essere tra il vano tecnico e la costruzione principale; gli altri due, invece, sono collegati all’impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all’interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno, e all’esistenza di un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.

Quali volumi non rientrano nella categoria

I giudici hanno escluso dalla definizione di volume tecnico i locali con requisiti di abitabilità, resi inabitabili tramite un semplice tamponamento delle finestre, poiché sarebbe “una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa”. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti ma collegati con il piano inferiore attraverso una scala interna, costituisse “indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati”. Allo stesso modo sono stati depennati dalla lista dei volumi tecnici anche i vani scala e le verande con dimensioni superiori a quelle in grado di ospitare impianti come caldaie, e i piani interrati, nel caso siano complementari all’abitazione.

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